Un’attività promozionale che a seguito dell’acquisto di un determinato prodotto preveda il rimborso di quanto pagato, o di una parte mediante l’invio di un assegno, o direttamente mezzo di uno specifico accredito, non è da considerare un’operazione a premio ma, come ha più volte ultimamente puntualizzato il ministero anche sulle Faq più recenti, da ritenere a tutti gli effetti un’operazione esclusa in quanto assimilabile ad uno sconto praticato contestualmente all’acquisto.
A tal proposito il Ministero nella relativa FAQ ha sottolineato che la stessa Agenzia delle Entrate ha fiscalmente concesso al consumatore, successivamente all’acquisto di un determinato prodotto, il diritto al rimborso di una determinata somma di denaro, consentendo al riveditore di poter emettere una nota di variazione.