Secondo un attuale indirizzo ministeriale una società promotrice , che per la vendita si avvale di altre imprese di distribuzione , può sicuramente associarsi con i punti vendita delle citate imprese ed offrire in premio un buono da poter spendere presso lo stesso punto vendita o presso altri punti vendita facenti comunque, parte della stessa ditta o insegna. Il consumatore dovrà avere , comunque, ampia facoltà di scelta per l’utilizzo del buono e non essere obbligato a recarsi in un determinato punto vendita e soprattutto ad acquistare un determinato prodotto. In mancanza di tale facoltà di scelta l’attività verrà sicuramente inquadrata come un a operazione a premio, se i beni acquistati con il buono siano di genere diverso da quelli promozionati.
Qualora il consumatore sia libero nell’utilizzo del buono, l’attività è da considerare, esclusa per legge, a tutti gli effetti; non ci sarà, pertanto, l’obbligo di redigere alcun regolamento e , di conseguenza, il valore dei premi effettivamente assegnati, non sarà soggetto ad alcuna norma di natura fiscale, non scattando l’obbligo della indetraibilità dell’iva o del pagamento dell’eventuale imposta sostituiva.
Giuseppe Oliva