Con l’entrata in vigore dell’art.12 del D.L. n 39/09, convertito nella legge n.77 del 24.6/2009. l’aspetto sanzionatorio delle manifestazioni è stato in qualche modo stravolto, in particolare il legislatore ha disposto l’aumento della sanzione da applicare in presenza di manifestazioni vietate e precisamente da euro 50 mila ad euro 500 mila.
Subito dopo si è sviluppata una discussione in merito alla portata del suddetto articolo, nel senso cioè di capire a quale tipo di violazioni vietate potesse effettivamente rendersi applicabile: se a tutte le violazioni vietate o invece soltanto ed esclusivamente a quelle relative a concorsi a premio promossi in concorrenza o in elusione con il monopolio statale dei giochi.
Premesso che è giusto colpire pesantemente tutti coloro che violano la legge e mirano ad organizzare delle attività promozionali in contrasto con i principi contenuti nell’art.8 del Dpr 430/01, sin da quel momento ho sempre sostenuto che l’art.124 del RDL n.1933/1938, la norma con cui è stato, a suo tempo, introdotto il sistema sanzionatorio delle manifestazioni a premio totalmente rivisitato dall’art.19 del L.449/97, era sempre da ritenere, assolutamente in vigore, in quanto non risultava fosse stata espressamente abrogata.
Trattandosi di norma sanzionatoria, infatti, non è possibile parlare di una abrogazione desumibile da un’interpretazione letterale, in quanto essendo per legge applicabile dalla data della sua entrata in vigore necessita, a tutti gli effetti, di una abrogazione espressa disposta con altrettanto provvedimento legislativo e non attraverso un semplice provvedimento amministrativo, che non possiede assolutamente la stessa forza vincolante.
L’interpretazione restrittiva della norma, non appariva corretta sia per i motivi di cui sopra, e cioè per motivazioni di ordine strettamente legali , ma anche per motivazioni di mera opportunità, appalesandosi del tutto spropositata e quanto mai eccessiva in relazione ad alcuni tipi di infrazione.
Da una attenta lettura, infatti, dell’art.. 8, non poteva che emergere immediatamente tutta la sua inadeguatezza.
La lettera e) del citato articolo prevede espressamente:
“Non è consentito lo svolgimento di manifestazioni a premio quando:
omissis
- e) vi sono violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento, tranne quelle di cui all’art.10 1 comma”
Violazioni che a tutti gli effetti rendono le manifestazioni, cui si riferiscono, equiparabili a quelle vietate.
Giuridicamente viene definita come una norma residuale, una sorta di calderone in cui far rientrare qualsiasi violazione al decreto non espressamente prevista dalla legge.
A tal proposito la gamma d questo tipo di violazioni, equiparate a quelle vietate, può essere la più disparata ed, in diversi casi, di lieve entità e rilevanza .
In questa ottica la comminazione della nuova sanzione appariva sicuramente eccessiva e quanto mai punitiva, del tutto c sproporzionata rispetto alla effettiva pericolosità della violazione commessa.
Era impensabile e per alcuni aspetti illegittimo, ritenere ad esempio nel caso dell’omesso invio di una fideiussione o di una dichiarazione sostitutiva, applicabile la sanzione da 50 mila a 500 mila.
Fortunatamente la legge 28/12/2015 n.208, in poche parole la legge di stabilità del 2016 al comma 924 dell.art.1 ha finalmente diradato ogni dubbio e dato una corretta interpretazione al citato art 12, introducendo un nuovo comma dal quale si evince chiaramente e senza bisogno di particolari interpretazioni che la nuova sanzione deve intendersi applicabile soltanto ed esclusivamente “ ai concorsi a premio per i quali è stata accertata la coincidenza con attività di gioco riservate allo Stato o di ’elusione del monopolio statale dei giuochi., sottolineando, che per tutte le altre violazioni in materia di manifestazioni a premio resta ferma ed applicabile la disciplina sanzionatoria attualmente vigente. L’importanza della norma è facilmente desumibile da quanto disposto nel comma immediatamente successivo, in cui viene precisato che la disposizione normativa deve intendersi applicabile anche a tutte le sanzioni già irrogate, ovviamente non definitive alla data di entrata in vigore della legge, in quanto impugnate o ancora suscettibili di impugnativa, con la conseguente applicazione da parte della competente autorità, della corretta sanzione prevista dall’art.124, del RDL n.1933/1938 come modificato dall’art.19. del L.449/97
Giuseppe Oliva