Con questo articolo vorrei ritornare su una questione passata in questi ultimi tre anni nel totale dimenticatoio, mi riferisco al divieto, imposto direttamente dall’AAMS, di utilizzare come premi dei gettoni d’oro. Premesso che non c’è mai stata una comunicazione specifica sull’argomento, ma semplici lettere di risposta a società promotrici direttamente interessate, che nel 2012 avevano per l’appunto messo in palio dei gettoni d’oro, dalle quali emergeva chiaramente la motivazione di ordine giuridico posta a fondamento del succitato divieto.
L’Amministrazione dei Monopoli, sulla base di un parere richiesto all’Avvocatura generale dello Stato, ha fondato la sua interpretazione semplicemente sul fatto che i gettoni d’oro ed i lingotti d’oro sono comunque assimilabili al denaro, per cui riconducibili, come premio soltanto ed esclusivamente a lotterie e giochi, organizzati direttamente dallo Stato ed in quanto tali da non poter acquisire in alcun modo natura premiale all’interno di un semplice concorso a premio in applicazione di quanto disposto dall’art. 4 del Dpr430/2001.
Sulla citata interpretazione, come ho avuto modo di sottolineare, in altre occasioni, non sono d’accordo e ciò per svariati ordini di motivi.
Nel corso degli anni la netta preclusione all’utilizzo dei gettoni d’oro quale premio conferibile nelle manifestazioni a premio ha lasciato il posto ad una visione più liberale consentendone l’uso ed allo scopo di garantire la tutela della fede pubblica, è stato ritenuto dall’allora Ministero delle Finanze, necessario predeterminare le caratteristiche del conio ( disegni effigi od altro sulle facce) la quantità, il peso ed il valore massimo, rendendo obbligatorio il contestuale compimento di talune operazioni di natura amministrativa quali la fatturazione e la documentazione dell’avvenuta consegna
I principi di cui sopra sono stati ribaditi per l’appunto dal Ministero delle Finanze – Dir Gen per le Entrate Speciali con la circolare 78/1970, ripresa negli anni successivi e confermata con la circolare n. 14 del 31/03/1983 e da quel momento sino ai nostri giorni non vi è stato più nessun altro tipo di pronunciamento, che in qualche modo abbia concretamente messo in discussione una prassi ormai consolidatasi nel tempo, fino ad acquisire sicuramente forza di legge, e cioè la possibilità di mettere in palio, come premi in qualsiasi forma di attività promozionale, i gettoni d’oro, nel rispetto dei limiti e delle condizioni poste dal suindicato dicastero.
I gettoni d’oro, ormai, da più di 40 ani, dallo stesso Ministero delle Finanze con le circolari sopra richiamate, hanno acquisito, a tutti gli effetti, natura premiale, con la ovvia e conseguente possibilità per ciascun promotore di metterli in palio come premi nell’ambito delle loro attività promozionali.
L’orientamento del Ministero delle Finanze prima e del Ministero delle Attività produttive dopo, oggi Ministero dello Sviluppo economico, nasceva proprio da un’esigenza di fondamentale importanza e cioè garantire il rispetto di un principio basilare, che tutti conosciamo e cioè che il denaro contante non può in alcun modo trasformarsi in premio, in quanto di esclusiva competenza dello Stato.
In tutti questi anni, infatti, il citato Ministero, forte delle conclusioni cui era pervenuto il MINISTERO DELLE FINANZE, con i pronunciamenti sopra richiamati, ha sempre correttamente ritenuto possibile mettere in palio dei gettoni d’oro, e ciò in quanto rientranti nella generica categoria di “beni”, come espressamente indicata nel succitato art.4.
“i premi messi in palio consistono in beni, servizi, sconti di prezzo e documenti di legittimazione di cui all’art.2002 CC, suscettibili di valutazione economica, assoggettati all’imposta sul valore aggiunto o alla relativa imposta sostitutiva……….”
. Secondo l’AAMS i gettoni d’oro non possono acquisire in alcun modo natura di premi, in quanto non espressamente previsti ed indicati nel citato art.4 e per il semplice fatto che sono identificabili con il denaro contante.
La suddetta giustificazione, sempre, a parere del sottoscritto, non appare giuridicamente concludente, in quanto è proprio dal contesto dell’articolo in questione, che discende la natura premiale dei gettoni d’oro.
L’articolo, infatti, non contiene alcuna elencazione circa i premi da poter mettere in palio, ma cita, correttamente, in modo generico l’espressione “beni”, ponendo soltanto come unico vincolo, che per essere considerati premi bisogna che si tratti di beni che siano suscettibili di una valutazione economica e che siano assoggettati ad iva.
Che i gettoni d’oro siano dei beni suscettibili di una loro autonoma valutazione economica non credo possa essere messo in discussione ed, altresì, è altrettanto innegabile che siano da ritenere beni assoggettati ad iva, considerazioni, che in modo semplice e lineare senza ulteriori particolari approfondimenti, ci può far capire come risultino nel caso specifico rispettati i dettami di legge.
Ad avvalorare la tesi circa l’ammissibilità dei gettoni d’oro, quali premi di un’attività promozionale, a mio avviso, è sufficiente, analizzare, comunque, la seconda parte del già più volte citato art.4, e cioè allorquando indica in modo categorico tutto ciò che non può assolutamente essere messo in palio “ escluso il denaro, i titoli di prestiti pubblici e privati, i titoli azionari, le quote di capitale societario e dei fondi comuni di investimento e le polizze di assicurazione sulla vita”
Il legislatore cioè ha voluto espressamente indicare i casi di assoluta esclusione , volendo fare intendere che al di fuori dei predetti qualsiasi tipologia di bene può essere messo in palio come premio nel rispetto ovviamente della normativa nel suo complesso.
E’ vero i gettoni d’oro, ovviamente che non abbiano corso legale in nessuna parte del mondo, a differenza di un televisore o di un qualsiasi altro bene, non sono suscettibili di una loro specifica utilizzazione, ma è indiscutibile che siano catalogabili, a tutti gli effetti, come beni, indipendentemente dal fatto che venduti permettano al loro possessore di avere in cambio una corrispondente somma di denaro, circostanza, ripeto non concludente, atteso che in astratto nella realtà può accadere per qualsiasi tipo di bene senza alcuna particolare differenza.
Ciò detto sarebbe auspicabile che sull’argomento ci fosse un ripensamento da parte degli organi competenti sulla base delle considerazioni sopra esposte.
Giuseppe Oliva