In merito alle card prepagate in generale sono state sollevate, anche di recente, non poche perplessità circa la loro utilizzazione all’interno di una attività promozionale, atteso che le suddette card sia per il Ministero dello Sviluppo economico che per i Monopoli di Stato, in qualche modo sono state ritenute equiparabili a denaro contante ed, in quanto tali, non idonee ad acquisire natura premiale a norma dell’art.4 del Dpr n. 430/2001.
Sulla base di questo indirizzo tutte le card emesse da Istituti di credito non possono giustamente, almeno sulla base delle vigenti disposizioni, essere messe in palio come premi, proprio in considerazione del fatto che, trattandosi di card definite dalla Banca d’Italia “ generaliste”, rappresentano effettivamente del danaro contante ed, in quanto tali, inidonee ad acquisire la natura di premio.
Ciò detto è bene puntualizzare che quando oggi nel mondo delle promozioni si parla di card prepagate si deve, pertanto, far riferimento esclusivamente a quelle emesse da società commerciali o direttamente da società produttrici con propri punti vendita distribuiti sull’intero territorio nazionale.
Questa tipologia di card può senza ombra di dubbio assumere la natura di premio non tanto per quello che essa è, quanto piuttosto per quello che la stessa in realtà rappresenta. Ciò che si regala in effetti non è tanto l’importo della card in questione, circostanza che farebbe acquisire alla card stessa la connotazione di danaro contante, quanto piuttosto l’insieme di beni, prodotti o/servizi, che la card, in quanto tale ,è in grado di far acquisire al suo possessore in un determinato periodo di tempo e fino alla concorrenza dell’importo nella stessa contenuto. In altri termini questo tipo di card rappresenta una sorta di buono acquisto, che permette al suo possessore di poterla utilizzare all’interno di un determinato esercizio commerciale, piuttosto che all’interno di un qualsiasi punto vendita di una determinata insegna.
Sulla base di questa interpretazione il Ministero dello Sviluppo economico ha ritenuto di dover modificare il suo indirizzo iniziale sull’argomento riconoscendo la natura premiale di questo tipo di card soltanto per l’appunto nel caso in cui queste ultime possano essere utilizzate all’interno di un ristretto numero di esercizi commerciali ben individuati e non indiscriminatamente sull’intero territorio nazionale senza alcuna particolare limitazione, in quanto in quest’ultimo caso assumerebbero le caratteristiche di card generaliste ed ,a tutti gli effetti, paragonabili a vere e proprie carte di credito ed in quanto tali assimilabili a denaro contante e, di conseguenza, non utilizzabili per qualsiasi tipo di attività promozionale.
Riassumendo le card possono acquisire natura premiale soltanto ogni qualvolta rappresentino. in qualche modo. una sorta di carnet di buoni acquisto, in quanto in caso contrario potrebbero essere equiparate alla moneta elettronica, come sostenuto dalla stessa Banca D’Italia, ed in quanto tali non consentite in applicazione di quanto disposto dalla vigente normativa.
L’aspetto fiscale delle card in questione è da ricercare direttamente nel corpo della legge stessa, difatti, a norma dell’art.2 del D.p.r. n.633/1972 sono da considerare non soggette ad iva, in applicazione del principio generale che non possono costituire “cessioni di beni” le cessioni di denaro o di crediti in denaro.
Ne consegue, come chiarito dalla Agenzia delle Entrate con Ris. N. 21 del 22/02/2011, che i buoni/voucher utilizzabili per l’acquisto di beni e/o servizi, e, di conseguenza, le stesse card equiparabili ai predetti buoni, “non possono qualificarsi quali titoli rappresentativi di merce, bensì quali semplici documenti di legittimazione ai sensi dell’articolo 2002 del codice civile.” La card non è altro che un documento che consente l’identificazione dell’avente diritto all’acquisto di un bene o di un servizio, con la possibilità di trasferire tale diritto senza l’osservanza delle forme proprie della cessione
Ne consegue che la circolazione della card non assume rilevanza ai fini IVA, e di conseguenza la fattura emessa non avrà alcuna indicazione della suddetta imposta, proprio con l’esplicito riferimento al succitato art.2 della legge iva. Ciò detto in applicazione a quanto disposto dall’art.19 della legge n. 449/1997, qualora la promozione preveda come premi delle card prepagate, in mancanza della tassazione iva per i motivi sopra esposti, non potendosi concretizzare il principio della indetraibilità, introdotto sempre dal succitato articolo, quale unica incidenza fiscale in materia di manifestazioni a premio, sarà previsto a carico della società promotrice il pagamento di una mposta sostituiva nella misura del 20%, da calcolare sull’ammontare del valore complessivamente fatturato, da versare entro il 16 del mese successivo alla data di ricevimento della fattura, a mezzo Mod. F24 codice tributo 1672.
Giuseppe Oliva
da un articolo di Promotion n.162 – gennaio febbraio 2016